BREVETTI + 2025
- Finnovationsrl
- 1 ott
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Apertura il 20/11/2025
La misura Brevetti + 2025 è l’intervento che intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
siano titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2024 ovvero siano titolari di una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2024. In entrambi i casi, i brevetti devono essere in regola con i pagamenti delle tasse di mantenimento in vita, ove dovute, al momento della presentazione della domanda;
siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1° gennaio 2023 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
siano titolari di un brevetto concesso dall’EPO e convalidato in Italia successivamente al 1° gennaio 2024 oppure titolari di un brevetto concesso dall’EPO con effetto UNITARIO a partire dal 1° gennaio 2024, comprendente l’Italia tra gli stati designati;
siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 1° gennaio 2023, con il relativo rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto, purché la domanda nazionale di priorità non sia stata già ammessa alle agevolazioni “Brevetti+” nell’ambito dei precedenti bandi.
È prevista la concessione di un’agevolazione a fondo perduto, fino ad un massimo di € 140.000 (nel rispetto del regolamento de Minimis). Tale agevolazione non può essere superiore all’80% dei costi ammissibili.
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