PPWR – Nuovo Regolamento Europeo sugli imballaggi

Il Regolamento (UE) 2025/40, noto come PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), riscrive la disciplina europea su imballaggi e rifiuti di imballaggio. La riforma sugli imballaggi nasce dall’esigenza di superare norme frammentarie e requisiti poco precisi, che nel mercato interno generano incertezza e costi aggiuntivi per le imprese.
Secondo i dati della Commissione Europea (elaborati da Eurostat), tra il 2010 e il 2021 il 40% della plastica e il 50% della carta utilizzati dall’Unione sono state destinate agli imballaggi, che rappresentano il 36% dei rifiuti solidi urbani (Regolamento (UE) 2025/40, 2025 [1]).
Gli obiettivi di tale provvedimento sono molteplici:
Evitare gli imballaggi superflui.
Favorire il riutilizzo e il riciclo
Armonizzare le regole nazionali per non ostacolare gli scambi.
Contribuire all’economia circolare e alla neutralità climatica entro il 2050.
Sul fronte della prevenzione, il regolamento fissa obiettivi di riduzione dei rifiuti di imballaggio pro capite rispetto al 2018 (Regolamento (UE) 2025/40, 2025 [1]):
-5% entro il 2030.
-10% entro il 2035.
-15% entro il 2040.
Gli Stati membri dovranno garantire infrastrutture adeguate alla raccolta differenziata, cernita e riciclo e, entro il 2029, introdurre sistemi di cauzione per i contenitori monouso in plastica o metallo per bevande.
Quanto alla riciclabilità, gli imballaggi saranno classificati in tre classi di prestazione (A, B e C) (Regolamento (UE) 2025/40, 2025 [1]).
Dal 2030 la valutazione si baserà sui criteri di progettazione per il riciclo.
Dal 2035 terrà conto del riciclo effettivo su scala industriale.
Dal 2038 servirà almeno la classe B per poter immettere un imballaggio sul mercato.
Per le parti in plastica sono inoltre previste quote minime di materiale riciclato post-consumo, calcolate per tipo e formato di imballaggio come media per impianto di produzione e per anno, con soglie sempre più severe tra il 2030 e il 2040.
Dal 1° gennaio 2030, solo a titolo esemplificativo:
Peso e volume degli imballaggi dovranno essere ridotti al minimo necessario alla loro funzione
Saranno vietati doppie pareti, falsi fondi e strati superflui pensati solo per far sembrare la confezione più grande.
Per gli imballaggi multipli, di trasporto e per l'e-commerce lo spazio vuoto non potrà superare il 50% (Regolamento (UE) 2025/40, 2025 [1]), includendo nel calcolo riempitivi e materiali di protezione.
Il regolamento ragiona per filiera: fabbricanti, importatori, distributori, riempitori e chi appone il proprio marchio devono disporre di dichiarazione di conformità UE e fascicolo tecnico, e chi importa imballaggi o li commercializza con il proprio nome è considerato fabbricante a tutti gli effetti. Per l'Italia resterà centrale la responsabilità estesa del produttore: il quadro EPR si armonizza, infatti, a livello europeo, ma gli adempimenti restano nazionali, con CONAI come consorzio di riferimento. Entro il 12 agosto 2027, inoltre, andrà attivata l'iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori.
[1] Regolamento (UE) 2025/40, 2025: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj?locale=it
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