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PPWR – Nuovo Regolamento Europeo sugli imballaggi

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Finnovationsrl
6 minuti fa
Tempo di lettura: 2 min

Il Regolamento (UE) 2025/40, noto come PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), riscrive la disciplina europea su imballaggi e rifiuti di imballaggio. La riforma sugli imballaggi nasce dall’esigenza di superare norme frammentarie e requisiti poco precisi, che nel mercato interno generano incertezza e costi aggiuntivi per le imprese.

Secondo i dati della Commissione Europea (elaborati da Eurostat), tra il 2010 e il 2021 il 40% della plastica e il 50% della carta utilizzati dall’Unione sono state destinate agli imballaggi, che rappresentano il 36% dei rifiuti solidi urbani (Regolamento (UE) 2025/40, 2025 [1]).

Gli obiettivi di tale provvedimento sono molteplici:

  1. Evitare gli imballaggi superflui.

  2. Favorire il riutilizzo e il riciclo

  3. Armonizzare le regole nazionali per non ostacolare gli scambi.

  4. Contribuire all’economia circolare e alla neutralità climatica entro il 2050.

 

Sul fronte della prevenzione, il regolamento fissa obiettivi di riduzione dei rifiuti di imballaggio pro capite rispetto al 2018 (Regolamento (UE) 2025/40, 2025 [1]):

  1. -5% entro il 2030.

  2. -10% entro il 2035.

  3. -15% entro il 2040.

 

Gli Stati membri dovranno garantire infrastrutture adeguate alla raccolta differenziata, cernita e riciclo e, entro il 2029, introdurre sistemi di cauzione per i contenitori monouso in plastica o metallo per bevande.

 

Quanto alla riciclabilità, gli imballaggi saranno classificati in tre classi di prestazione (A, B e C) (Regolamento (UE) 2025/40, 2025 [1]).

  1. Dal 2030 la valutazione si baserà sui criteri di progettazione per il riciclo.

  2. Dal 2035 terrà conto del riciclo effettivo su scala industriale.

  3. Dal 2038 servirà almeno la classe B per poter immettere un imballaggio sul mercato.

 

Per le parti in plastica sono inoltre previste quote minime di materiale riciclato post-consumo, calcolate per tipo e formato di imballaggio come media per impianto di produzione e per anno, con soglie sempre più severe tra il 2030 e il 2040.

Dal 1° gennaio 2030, solo a titolo esemplificativo:

  • Peso e volume degli imballaggi dovranno essere ridotti al minimo necessario alla loro funzione

  • Saranno vietati doppie pareti, falsi fondi e strati superflui pensati solo per far sembrare la confezione più grande.

  • Per gli imballaggi multipli, di trasporto e per l'e-commerce lo spazio vuoto non potrà superare il 50% (Regolamento (UE) 2025/40, 2025 [1]), includendo nel calcolo riempitivi e materiali di protezione.


Il regolamento ragiona per filiera: fabbricanti, importatori, distributori, riempitori e chi appone il proprio marchio devono disporre di dichiarazione di conformità UE e fascicolo tecnico, e chi importa imballaggi o li commercializza con il proprio nome è considerato fabbricante a tutti gli effetti. Per l'Italia resterà centrale la responsabilità estesa del produttore: il quadro EPR si armonizza, infatti, a livello europeo, ma gli adempimenti restano nazionali, con CONAI come consorzio di riferimento. Entro il 12 agosto 2027, inoltre, andrà attivata l'iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori.


 

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