Valutazione d'Impatto Ambientale

Prima di costruire un impianto o un’infrastruttura, la legge italiana chiede di capire qual è l’impatto che quell’opera avrà sull’ambiente e sulle persone grazie alla VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), una procedura che nasce in Europa e che il Codice dell’ambiente ha trasformato in un percorso articolato, fatto di verifiche, studi, consultazioni e decisioni vincolanti.
La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è la procedura con cui, prima della realizzazione di un progetto pubblico o privato, se ne individuano, descrivono e valutano gli effetti sull’ambiente, sulla salute e sul benessere delle persone. Serve anche a definire le misure con cui prevenire, eliminare o ridurre al minimo gli impatti negativi prima che si manifestino (articoli 23-25 del D.Lgs. 152/2006).
La VIA si regge su quattro principi.
Prevenzione: analizzare tutti i possibili impatti per salvaguardare, e se possibile migliorare, la qualità dell’ambiente e della vita.
Integrazione: si considerano tutte le componenti ambientali e le loro interazioni, compresi gli effetti cumulativi.
Confronto, cioè il dialogo tra chi progetta e chi autorizza nella raccolta e nell’uso dei dati tecnici.
Partecipazione: i cittadini possono consultare il progetto e contribuire alla valutazione, in un’ottica di trasparenza.
Gli effetti presi in esame, diretti e indiretti, riguardano le persone, la fauna e la flora, il suolo, l’acqua, l’aria e il clima, i beni materiali e il patrimonio culturale. L’obiettivo è individuare la soluzione progettuale più compatibile con lo sviluppo sostenibile.
La VIA riguarda la costruzione e la modifica degli impianti, delle opere e degli interventi elencati negli allegati alla Parte Seconda del decreto[1] (es. impianti agrovoltaici, strade extraurbane secondarie di interesse nazionale, opere idrauliche). Per alcuni progetti, prima della VIA, viene svolta la verifica di assoggettabilità, detta anche screening, che stabilisce se essi possano avere impatti significativi e negativi sull’ambiente. Solo se la risposta è positiva si passa alla valutazione vera e propria. Per i progetti dell’Allegato IV che ricadono in aree naturali protette le soglie dimensionali sono ridotte del 50%[2].
Nell’Allegato II, che definisce i progetti di competenza statale, rientrano ad esempio alcuni impianti agrivoltaici, oggetto di procedimenti di VIA statale.
L’Allegato II-bis, relativo allo screening statale, comprende tra gli altri le strade extraurbane secondarie di interesse nazionale.
L’Allegato III, di competenza regionale, include l’utilizzo non energetico di acque superficiali o sotterranee quando la derivazione supera i 1000 litri al secondo, come ricorda un interpello del Ministero dell’ambiente.
L’Allegato IV, infine, comprende al punto 7, tra i progetti di infrastrutture, anche opere idrauliche e opere costiere.
La competenza si divide tra Stato e Regioni, secondo l’art. 7 del decreto. Sono statali i progetti dell’Allegato II, quelli dell’Allegato II-bis in aree protette o in siti Natura 2000, le modifiche che superano i valori limite e i casi in cui lo screening o una valutazione preliminare indichino la necessità della VIA. Gli altri progetti, tra cui quelli dell’Allegato IV, sono gestiti dalle autorità individuate dalle leggi regionali, con situazioni che cambiano da Regione a Regione.
Soltanto due categorie possono essere escluse (art. 6, commi 10 e 11): i progetti destinati esclusivamente alla difesa nazionale, valutati caso per caso con decreto interministeriale, e gli interventi urgenti per tutelare l’incolumità delle persone. Un esempio del primo caso sono le opere militari, quando l’applicazione del decreto ne pregiudicherebbe gli scopi; un esempio del secondo è la messa in sicurezza di un edificio dopo una calamità o davanti a un pericolo imminente. Anche in quest’ultimo caso l’autorità deve valutare una forma alternativa di valutazione, rendere pubblico l’esito e informare la Commissione europea.
[1] D. Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152
[2] Per i progetti dell’Allegato IV che ricadono in aree naturali protette le soglie dimensionali sono ridotto del 50%: https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/cose-la-valutazione-impatto-ambientale-via/
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