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Rating ESG - vigilanza ESMA

Immagine del redattore: Finnovationsrl
Finnovationsrl
9 minuti fa
Tempo di lettura: 2 min

Il Regolamento (UE) 2024/3005, applicabile dal 2 luglio 2026, introduce per la prima volta regole specifiche per i fornitori di rating ESG. Queste società dovranno essere autorizzate e sottoposte alla vigilanza dell’ESMA (European Securities and Markets Authority).

Si tratta di una novità importante: per la prima volta, l’Unione europea interviene direttamente per stabilire regole comuni su come i rating ESG vengono elaborati, distribuiti e pubblicati, con l’obiettivo di renderli più trasparenti e affidabili.

 

Il problema alla base dell’intervento è noto: una stessa impresa può ricevere valutazioni ESG significativamente diverse a seconda dell’agenzia o del soggetto che la valuta. Il Regolamento, tuttavia, non introduce un vero e proprio “rating ESG europeo”, né stabilisce una metodologia o una formula di valutazione comune.

  1. L'articolo 28 vieta a ESMA, Commissione e autorità nazionali di interferire con il contenuto dei rating e con le metodologie di calcolo.

  2. L'articolo 15 chiede metodologie rigorose, giustificabili e applicate con continuità, da riesaminare almeno una volta l'anno.

  3. L'Allegato III obbliga i provider a dichiarare se il metodo poggia su evidenze scientifiche e in che modo (indicando la natura pubblica o non pubblica delle informazioni, l'eventuale assurance, l'origine dalla rendicontazione CSRD e il ricorso a stime o medie di settore).

  4. L’articolo 23 fornisce rating separati per E, S e G (l'aggregato resta possibile, ma con ponderazioni e metodi dichiarati), con l'obiettivo di ridurre l'effetto compensativo.

 

Il provider del Rating dovrà inoltre chiarire in modo trasparente quali sono gli elementi misurati dal proprio Rating, specificando se la valutazione riguarda i rischi finanziari associati ai fattori ESG oppure gli impatti dell’impresa sull’ambiente e sulla società. Qualora adotti un approccio di doppia materialità, dovrà inoltre spiegare come vengono considerate le due dimensioni e quale peso viene attribuito a ciascuna di esse nella determinazione del rating.

 

Il Regolamento individua alcune direzioni di sviluppo:

  1. Maggiore tracciabilità dei dati: sarà necessario indicare con maggiore chiarezza da dove provengono i dati utilizzati per elaborare il rating, distinguendo tra informazioni verificate, informazioni pubblicamente disponibili, stime e dati utilizzati in sostituzione di informazioni mancanti.

  2. Verifica dell’affidabilità delle valutazioni: dovranno essere utilizzati strumenti che consentano di verificare quanto siano solide le valutazioni e quanto il risultato possa cambiare al variare dei dati o delle ipotesi utilizzate.

  3. Maggiore coerenza tra i diversi provider: si punta a una maggiore convergenza sugli indicatori più rilevanti per ciascun settore, senza imporre un unico metodo di calcolo.

  4. Maggiore accessibilità delle informazioni: dal 1° gennaio 2028, alcune informazioni saranno accessibili attraverso lo European Single Access Point, facilitandone la consultazione.

  5. Maggiore trasparenza sull’incertezza: sarà importante indicare anche il grado di incertezza associato alle valutazioni.

 

Per le imprese non viene introdotto un obbligo generalizzato di dotarsi di un rating ESG. Diventa tuttavia sempre più rilevante la capacità di produrre e mettere a disposizione dati aggiornati, affidabili e tracciabili, possibilmente supportati, ove previsto e opportuno, da attività di assurance.


Entro il 2 gennaio 2029, la Commissione europea dovrà inoltre valutare se il nuovo quadro normativo e, in particolare, il principio di non interferenza abbiano effettivamente contribuito a migliorare la qualità, la trasparenza e l’affidabilità dei rating ESG.


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