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D.Lgs. 30/2026: stop al Greenwashing

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    Finnovationsrl
  • 2 giorni fa
  • Tempo di lettura: 2 min

Il Decreto Legislativo 30/2026 (Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026, n. 56), recepisce la Direttiva UE 2024/825 (nota come Empowering Consumers for the Green Transition Directive) e introduce modifiche sostanziali al Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) per contrastare il cosiddetto "greenwashing" rafforzare la trasparenza delle informazioni su durabilità, riparabilità e impatto ambientale dei prodotti.


In vigore dal 24 marzo 2026, il provvedimento prevede un periodo di transizione che sposta l’applicazione delle nuove norme al 27 settembre 2026, concedendo alle imprese il tempo necessario per adeguare comunicazione, marketing e documentazione tecnica ai nuovi standard.


L’intervento si individua nella revisione dell'articolo 23 del Codice del Consumo, che ora proibisce esplicitamente di:

  1. Esibire un'etichetta di sostenibilità non basata su un sistema di certificazione riconosciuto;

  2. Formulare asserzioni ambientali generiche ("eco", "green", "amico dell'ambiente") senza poterle dimostrare;

  3. Attribuire caratteristiche ambientali all'intero prodotto o all'intera attività aziendale quando queste riguardano solo un aspetto specifico o una fase produttiva;

  4. Affermare, basandosi solo sulla compensazione delle emissioni, che un prodotto ha impatto neutro, ridotto o positivo in termini di Co2 ("carbon neutral", "net zero");

  5. Presentare un bene come riparabile quando non soddisfa i requisiti tecnici per essere riparato;

  6. Non informare il consumatore che un aggiornamento software inciderà negativamente sul funzionamento del bene;

  7. Presentare come necessario un aggiornamento software non essenziale per il bene;

  8. Indurre il consumatore a sostituire materiali di consumo o pezzi di ricambio prima del necessario, attraverso messaggi fuorvianti sulla durata o compatibilità.


Il decreto, inoltre, rafforza gli obblighi precontrattuali tanto per le vendite in negozio quanto per quelle online. Il venditore è tenuto a:

  1. Comunicare l'indice di riparabilità del bene;

  2. Disponibilità e costo dei pezzi di ricambio;

  3. Periodo minimo garantito per gli aggiornamenti software;

  4. Caratteristiche di riciclabilità del prodotto.


Per le garanzie commerciali di durabilità superiori ai due anni, il decreto introduce una specifica etichetta accordata a livello europeo, immediatamente leggibile dal consumatore.


Il decreto rafforza i poteri dell'AGCM, che può disporre la sospensione immediata delle pratiche scorrette e applicare sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra €5.000 e €10.000.000.


A questi strumenti si affianca la tutela individuale: ai consumatori è riconosciuta la facoltà di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito a causa di comunicazioni ingannevoli.


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D. Lgs. 30/2026

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