top of page

News

UE: Stop alla distribuzione degli invenduti. Cosa cambia e da quando

  • Immagine del redattore: Finnovationsrl
    Finnovationsrl
  • 2 giorni fa
  • Tempo di lettura: 2 min

All'interno della filiera tessile europea, tra il 4% e il 9% dei prodotti viene distrutto prima ancora di essere indossato, generando una quantità di CO₂ pari a circa 5,6 milioni di tonnellate paragonabile alle emissioni nette totali della Svezia in un anno.

Per contrastare questo fenomeno la Commissione europea ha adottato, nella cornice del Regolamento Ecodesign for Sustainable Products (ESPR, il c.d. Regolamento Ecodesign), due atti attuativi che disciplinano il divieto di distruzione degli invenduti per i prodotti tessili elencati nell'Allegato VII, a partire dal 19 luglio 2026 per le grandi imprese.

 

Il primo atto definisce le circostanze in cui la distruzione resta comunque ammessa:

  • collezione che viola un marchio registrato;

  • merce danneggiata per cui riparazione e ricondizionamento non risultano economicamente sostenibili;

  • oppure capi offerti in donazione ad almeno tre enti dell'economia sociale per un periodo minimo di otto settimane, senza che nessuno li accetti.


Chi si avvale di una di queste condizioni deve documentarla con prove idonee come ad esempio dichiarazioni di autovalutazione, decisioni giudiziarie o ADR (Alternative Dispute Resolution) sulla proprietà intellettuale, report ispettivi, valutazioni tecniche sulla non fattibilità del riuso, conservarle per almeno cinque anni, renderle disponibili alle autorità entro trenta giorni dalla richiesta e comunicare la deroga applicata all'operatore che gestisce il rifiuto.

 

Il secondo atto introduce invece l'obbligo di trasparenza sull'invenduto: riguarda le grandi imprese dal 19 luglio 2026 e le medie imprese dal 19 luglio 2030, e si applica ogni volta che l'invenduto viene avviato a un trattamento come rifiuto.

Il formato di dichiarazione è standardizzato su base CN (Combined Nomenclature) e diventa vincolante da febbraio 2027, con l'obiettivo di misurare, con un'unica metrica, quanta parte dell'invenduto esce davvero dal circuito d'uso.

 

Su un punto la Commissione Europea è stata chiara: il riuso resta la soluzione ambientalmente preferibile rispetto a qualsiasi forma di distruzione, incluso il riciclo.

Parallelamente, la Direttiva UE 2025/1892 introduce il regime di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) per il settore tessile che prevede l'obbligo per produttori, importatori e venditori a distanza che immettono per primi sul mercato prodotti tessili, di abbigliamento e calzature di farsi carico dei costi di raccolta differenziata, cernita, preparazione per il riutilizzo e riciclo dei propri prodotti a fine vita, aderendo a un sistema EPR e iscrivendosi a un registro nazionale dei produttori.

Per questo sono due le scadenze da segnalare:


  • il 17 giugno 2027, termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri

  • il 17 aprile 2028, data di piena operatività dei sistemi EPR nazionali.


CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI.

Questionari esg e richieste dei clienti



Commenti


bottom of page