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Nuovi ESRS e Standard volontari, le regole UE sulla rendicontazione di sostenibilità sono in Gazzetta Ufficiale

Immagine del redattore: Finnovationsrl
Finnovationsrl
11 minuti fa
Tempo di lettura: 3 min

Il 21 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il pacchetto di semplificazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, che passa dalla fase normativa a quella applicativa. Sono stati pubblicati due Regolamenti delegati, adottati dalla Commissione europea il 3 luglio 2026.


  • Il Regolamento delegato (UE) 2026/1563, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2023/2772 e sostituisce gli attuali ESRS (European Sustainability Reporting Standards) con una versione semplificata

  • Il Regolamento delegato (UE) 2026/1560, che introduce un nuovo standard di rendicontazione di sostenibilità a uso volontario per le imprese non soggette agli obblighi CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

 

Regolamento delegato (UE) 2026/1563

Questo Regolamento punta a ridurre il carico informativo richiesto alle organizzazioni e a rendere la rendicontazione più proporzionata attraverso:  

  • La riduzione del numero di datapoint richiesti.

  • Un maggiore peso alle informazioni quantitative rispetto a quelle qualitative.

  • Una distinzione più netta tra informazioni obbligatorie e volontarie.

  • Criteri più chiari sull'applicazione della materialità.

  • La semplificazione della struttura degli standard.

 

Nessuna modifica è stata, invece, apportata al principio cardine della doppia materialità con la quale l'impresa continua a dover valutare sia l'impatto che genera su persone e ambiente, sia i rischi e le opportunità di sostenibilità rilevanti per la propria situazione economico-finanziaria.


Sul piano temporale, il Regolamento 2026/1563 entrerà in vigore il 10 novembre 2026 e si applicherà obbligatoriamente agli esercizi finanziari che iniziano dal 1° gennaio 2027.


Per le imprese che si stanno preparando a rendicontare l’anno di esercizio 2026 è previsto un regime transitorio, con tre opzioni possibili:

  1. applicare gli ESRS nella versione precedente;

  2. applicare gli ESRS precedenti beneficiando di alcune delle nuove semplificazioni

    1. Condurre l’analisi di "doppia materialità" partendo da un'analisi generale (top-down) invece di analizzare tutto nel dettaglio.

    2. Raccogliere meno informazioni dai fornitori/clienti lungo la catena del valore.

    3. Sottostare a regole più semplici quando l'azienda acquista o cede un'altra società.

    4. Presentare in modo più semplice i dati richiesti dalla Tassonomia UE;

    5. Scrivere una sintesi introduttiva più semplice del report.

  3. applicare direttamente i nuovi ESRS.

 

Qualunque opzione venga scelta, la dichiarazione di sostenibilità dovrà indicare in modo trasparente quale versione degli standard è stata utilizzata per l'esercizio 2026.

 

Regolamento delegato (UE) 2026/1560

Il Regolamento 2026/1560 introduce uno standard proporzionato destinato alle aziende non soggette agli obblighi CSRD (CSRD, Normativa Europea e OMNIBUS).

Le finalità indicate dalla Commissione sono tre:

  1. fornire informazioni utili alle aziende che le richiedono lungo la catena del valore

  2. facilitare l'accesso al credito e agli investimenti

  3. migliorare la gestione interna delle questioni ambientali e sociali

 

A decorrere dal 1° gennaio 2027, infatti, le imprese destinatarie dell'obbligo di rendicontazione non potranno più esigere, dai fornitori o dai partner di catena del valore il cui numero medio di dipendenti non superi le 1.000 unità, informazioni che eccedano il perimetro definito dallo standard volontario, qualora tali dati siano funzionali all'assolvimento dei propri obblighi di rendicontazione ai sensi della disciplina CSRD.

Si delinea, in tal modo, un meccanismo di tutela (definito value chain cap) volto a contenere l'effetto di trasferimento indiretto degli oneri di rendicontazione dalle imprese di maggiori dimensioni verso quelle di dimensioni minori, le quali, pur non essendo direttamente assoggettate alla normativa, si trovano sovente a doverne sopportare gli effetti in ragione della loro posizione all'interno della catena di fornitura.


Sotto il profilo temporale, lo standard volontario risulta già utilizzabile a decorrere dal 24 settembre 2026, mentre l'operatività del richiamato value chain cap è invece fatta coincidere con l'entrata in vigore dei nuovi ESRS, e trova pertanto applicazione con riferimento agli esercizi che decorrono dal 1° gennaio 2027.


La riforma riduce sensibilmente il livello di dettaglio richiesto e introduce un canale più snello per le imprese di minori dimensioni.

Per le aziende soggette a CSRD sarà necessario aggiornare processi, sistemi di raccolta dati e valutazione della doppia materialità in vista del 2027, oltre a decidere quale delle tre opzioni transitorie adottare per il 2026; per le imprese fuori dagli obblighi CSRD, lo standard volontario offre un riferimento proporzionato e riconosciuto per comunicare informazioni di sostenibilità a clienti, banche e investitori, beneficiando peraltro del tetto alle richieste informative provenienti dai clienti soggetti a CSRD.

 

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